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Sanzioni per omesso versamento

Sanzioni per omesso versamento dei contributi (evasione contributiva)

In caso di lavoratore non regolarizzato, per l’omesso pagamento dei contributi, il datore di lavoro deve pagare sanzioni pecuniarie nella misura del 30% su base annua calcolate sull’importo dei contributi evasi, con un massimo del 60% ed un minimo di 3.000 euro, indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa.

Ne consegue che, anche per una sola giornata di lavoro non regolarizzato, il datore di lavoro può essere punito con la sanzione minima applicabile di 3.000 euro.

Questa sanzione civile è cumulabile con le sanzioni amministrative per la mancata comunicazione e per la mancata iscrizione all’Inps nei termini stabiliti.

Sanzioni per ritardato pagamento dei contributi (omissione contributiva)

Il datore di lavoro, nel caso di ritardo nel pagamento dei contributi, incorre nelle sanzioni pecuniarie di seguito indicate:

 

- Se il datore di lavoro effettua spontaneamente il versamento entro i 12 mesi dal termine stabilito, la sanzione applicata è pari al tasso ufficiale di riferimento alla data di pagamento o di calcolo maggiorato di 5,5 punti fino ad un massimo del 40% dell’importo dei contributi dovuti nel trimestre o sulla cifra residua da pagare (Circ. INPS. n. 97/2012)

- Se il datore non ottempera spontaneamente si ricade nella tipologia dell’evasione contributiva, sanzionata con un’aliquota del 30% su base annua sull’importo evaso nel trimestre (Circ. INPS. n. 97/2012).